giovedì 31 gennaio 2013
lunedì 28 gennaio 2013
Ungheria, una sola anima fiscale|per un risultato in linea con la Ue
Ungheria, una sola anima fiscale|per un risultato in linea con la Ue
Dal 1° gennaio operativa la nuova Amministrazione che ingloba in sé le funzioni di due strutture separate
Dal 1° gennaio operativa la nuova Amministrazione che ingloba in sé le funzioni di due strutture separate
sabato 26 gennaio 2013
domenica 20 gennaio 2013
mercoledì 16 gennaio 2013
giovedì 10 gennaio 2013
martedì 8 gennaio 2013
domenica 6 gennaio 2013
venerdì 4 gennaio 2013
RIMBORSI FORFETARI DEI DIPENDENTI PUBBLICI: L'AGENZIA DELLE ENTRATE LI TASSA DAL 2002
Risoluzione
del 13/05/2002
n. 143
- Agenzia delle Entrate
- Direzione Centrale Normativa e Contenzioso
Regime IRPEF del rimborso forfetario in luogo del trattamento di trasferta di cui all'articolo 30 del C.C.N.L. integrativo
Sintesi: La risoluzione fornisce chiarimenti in ordine al trattamento tributario ai fini dell'imposta sui redditi della somma, di cui all'articolo 30, comma 2 del C.C.N.L. integrativo, erogata ai funzionari addetti all'esecuzione di verifiche fiscali, rubricata "trattamento di trasferta". In particolare, l'Amministrazione e' del parere, citando l'articolo 48, comma 5 del Tuir, relativamente alle indennita' percepite per le trasferte effettuate al di fuori del territorio comunale, che la somma forfetaria percepita si configuri quale indennita' di trasferta e vada a cumularsi con quella di cui all'articolo 1, lettera a) del predetto Contratto, risultando esclusa da tassazione qualora rientri negli importi di lire 90.000 giornaliere per la trasferte al di fuori del territorio comunale e di lire 150.000 giornaliere per le trasferte effettuate al di fuori dei confini nazionali.
Testo:
Con nota n. 1202 del 21 gennaio scorso, codesto Ufficio ha richiesto il
parere della scrivente in merito al trattamento fiscale ai fini dell'IRPEF
della somma di lire 50 mila (ø 25,82) erogata ai funzionari addetti
all'esecuzione di verifiche fiscali in luogo del rimborso delle spese di cui
al comma 2 dell'articolo 30 del C.C.N.L. integrativo.
Il citato comma 2 prevede che al personale in trasferta per un periodo
non inferiore alle 8 ore compete il rimborso per un massimo di lire 43.100
(Euro 22,26) per un pasto, mentre, nel caso in cui la trasferta sia
superiore a 12 ore, spetta, oltre al rimborso di due pasti, anche il
rimborso del costo di un pernottamento in albergo nel limite massimo di lire
85.700 (Euro 44,26). Detti rimborsi vengono erogati previa esibizione di
idonea documentazione.
Il successivo comma 5 individua le "attivita' di controllo, di
rilevazione, di collaudo, di vigilanza, di verifica ed ispettiva in materia
fiscale" tra quelle che si svolgono in particolarissime situazioni
operative, tali da non consentire di fruire, durante le trasferte, del pasto
o del pernottamento per mancanza di strutture e servizi di ristorazione.
Il comma 6, inoltre, prevede che "i dipendenti che svolgono le
attivita' indicate dal comma 5 hanno titolo alla corresponsione della somma
forfetaria di lire 50.000 lorde giornaliere in luogo dei rimborsi di cui al
comma 2".
La richiesta di parere mira a stabilire se la somma forfetaria erogata
ai sensi del comma 6 in luogo del rimborso a pie' di lista possa essere
considerata non imponibile ai fini dell'IRPEF, ovvero se debba essere
assoggettata ad imposta.
L'attuale formulazione dell'articolo 48 del TUIR, modificato dal
decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, detta le disposizioni
concernenti il trattamento fiscale delle somme erogate ai dipendenti dai
datori di lavoro.
Detto articolo 48, oltre a stabilire al comma 1 il principio generale
che identifica come reddito imponibile in capo al dipendente l'insieme delle
somme e dei valori in genere a qualunque titolo percepiti in relazione al
rapporto di lavoro subordinato, dispone anche, nei commi successivi,
specifiche e dettagliate ipotesi di esclusione di determinate fattispecie
dalla base imponibile.
In particolare il trattamento fiscale delle trasferte e' disciplinato
dal comma 5, dove, in deroga al principio generale di omnicomprensivita' del
reddito di lavoro dipendente, viene individuata la misura in cui le
indennita' di trasferta erogate ed il rimborso delle spese sostenute dal
lavoratore sono escluse dalla determinazione della base imponibile per il
reddito di lavoro dipendente.
E' opportuno precisare in proposito che il comma 5 dispone
esclusivamente in merito alle trasferte o missioni effettuate al di fuori al
territorio comunale, ricomprendendo invece le indennita' eventualmente
percepite per trasferte all'interno del territorio comunale nella
determinazione della base imponibile.
Per quanto concerne le trasferte effettuate fuori dal territorio
comunale, la norma citata distingue tre sistemi di tassazione, l'uno
alternativo all'altro, che come gia' chiarito con la circolare n. 326 del 23
dicembre 1997, sono schematizzabili nel modo seguente:
1. indennita' forfetaria: le indennita' di trasferta sono escluse
dall'imponibile fino all'importo di lire 90.000 al giorno, elevate a
150.000 per le trasferte all'estero. La quota di indennita' che non concorre
a formare il reddito non subisce alcuna riduzione in relazione alla durata
della trasferta e, pertanto, anche nell'ipotesi di trasferta inferiore a 24
ore o, piu' in generale, di trasferta che per la sua durata non comporti
alcun pernottamento fuori sede, la quota di franchigia esente resta fissata
a lire 90.000 al giorno per le trasferte in Italia e a lire 150.000 al
giorno per quelle all'estero. I rimborsi analitici delle spese di viaggio,
anche sotto forma di indennita' chilometrica, e di trasporto non concorrono
comunque a formare il reddito quando le spese stesse siano rimborsate
sulla base di idonea documentazione, mentre restano assoggettati a
tassazione tutti i rimborsi di spesa, anche se analiticamente
documentati, corrisposti in aggiunta all'indennita' di trasferta (salvo
quanto precisato nel prosieguo per l'ipotesi del rimborso misto);
2. rimborso misto: nel caso venga corrisposta, unitamente al rimborso
analitico delle spese di vitto e alloggio anche un'indennita' di trasferta,
le franchigie di 90 e 150 mila lire sono ridotte. In particolare, la quota
esente e' ridotta di un terzo in caso di rimborso delle spese di alloggio o
di vitto, nonche' nei casi di alloggio o di vitto fornito gratuitamente e
di due terzi in caso di rimborso sia delle spese di alloggio che di quelle
di vitto o di vitto e alloggio forniti gratuitamente. I rimborsi analitici
delle spese di viaggio, anche sotto forma di indennita' chilometrica, e di
trasporto non concorrono comunque a formare il reddito quando siano
effettuati sulla base di idonea documentazione, mentre ogni altro eventuale
rimborso di spese (ulteriori rispetto a vitto, alloggio, viaggio e
trasporto) e' assoggettato interamente a tassazione;
3. rimborso analitico: i rimborsi analitici delle spese di vitto e alloggio,
quelli delle spese di viaggio, anche sotto forma di indennita' chilometrica,
e di trasporto, non concorrono a formare il reddito. E', inoltre, escluso da
imposizione il rimborso di altre spese (ulteriori rispetto a quelle di
viaggio, trasporto, vitto e alloggio, ad esempio, la lavanderia, il
telefono, il parcheggio, le mance, etc.), anche non documentabili, se
analiticamente attestate dal dipendente in trasferta, fino ad un importo di
lire 30.000 al giorno, elevato a 50.000 per le trasferte all'estero.
L'eventuale corresponsione, in aggiunta al rimborso analitico, di una
indennita', indipendentemente dall'importo, concorre interamente a formare
il reddito di lavoro dipendente.
Come e' agevole rilevare, la nuova disciplina rende quasi irrilevante la
scelta tra il sistema di rimborso misto e quello analitico, in quanto una
volta rimborsate le spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto, possono
essere corrisposte, in esenzione da imposte, soltanto lire 30.000 da
attribuire o quale indennita' (quindi, prescindendo dal sostenimento di
altre spese) o quali ulteriori spese, anche non documentabili, ma comunque
analiticamente attestate dal dipendente. E' opportuno precisare, tuttavia,
che la scelta per uno dei sistemi sopra esposti va fatta con riferimento
all'intera trasferta. Non e' consentito, pertanto, nell'ambito di una stessa
trasferta adottare criteri diversi per le singole giornate comprese nel
periodo in cui il dipendente si trova fuori dalla sede di lavoro.
Sulla base della richiamata disciplina si formulano le seguenti
osservazioni.
La somma di lire 50.000 giornaliere erogata ai funzionari addetti
all'esecuzione di verifiche fiscali in luogo del rimborso delle spese di cui
al comma 2 dell'articolo 30 del C.C.N.L. integrativo, proprio perche'
prescinde dalla considerazione analitica delle spese sostenute per vitto e
alloggio, si configura come vera e propria indennita' di trasferta, che va a
cumularsi con quella di cui all'articolo 1. lettera a), del predetto
Contratto.
Ne consegue che ai fini della individuazione del trattamento da
riservare alle somme in discorso occorre fare riferimento al primo dei tre
criteri illustrati. In sostanza, in relazione alla intera somma percepita
per indennita' di trasferta risultano essere esclusi dalla base imponibile
gli importi di lire 90.000 giornaliere per le trasferte al di fuori del
territorio comunale, e di lire 150.000 giornaliere per le trasferte
effettuate al di fuori dei confini nazionali.
giovedì 3 gennaio 2013
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