giovedì 31 gennaio 2013

ELEZIONI, COMELLINI (PDM): GENERALI NELLE LISTE SONO UNA MINACCIA PER STABILITA' DEL PAESE.

ELEZIONI, COMELLINI (PDM): GENERALI NELLE LISTE SONO UNA MINACCIA PER STABILITA' DEL PAESE.

venerdì 4 gennaio 2013

RIMBORSI FORFETARI DEI DIPENDENTI PUBBLICI: L'AGENZIA DELLE ENTRATE LI TASSA DAL 2002

Risoluzione del 13/05/2002 n. 143 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

Regime IRPEF del rimborso forfetario in luogo del trattamento di trasferta di cui all'articolo 30 del C.C.N.L. integrativo

Sintesi: La risoluzione fornisce chiarimenti in ordine al trattamento tributario ai fini dell'imposta sui redditi della somma, di cui all'articolo 30, comma 2 del C.C.N.L. integrativo, erogata ai funzionari addetti all'esecuzione di verifiche fiscali, rubricata "trattamento di trasferta". In particolare, l'Amministrazione e' del parere, citando l'articolo 48, comma 5 del Tuir, relativamente alle indennita' percepite per le trasferte effettuate al di fuori del territorio comunale, che la somma forfetaria percepita si configuri quale indennita' di trasferta e vada a cumularsi con quella di cui all'articolo 1, lettera a) del predetto Contratto, risultando esclusa da tassazione qualora rientri negli importi di lire 90.000 giornaliere per la trasferte al di fuori del territorio comunale e di lire 150.000 giornaliere per le trasferte effettuate al di fuori dei confini nazionali.
Testo:
    Con nota  n.  1202  del 21 gennaio scorso, codesto Ufficio ha richiesto il
 parere della  scrivente  in  merito  al trattamento fiscale ai fini dell'IRPEF
 della somma   di  lire  50  mila  (ø  25,82)  erogata  ai  funzionari  addetti
 all'esecuzione di  verifiche  fiscali in luogo del rimborso delle spese di cui
 al comma 2 dell'articolo 30 del C.C.N.L. integrativo.
       Il citato  comma  2 prevede che al personale in trasferta per un periodo
 non inferiore  alle  8  ore  compete il rimborso per un massimo di lire 43.100
 (Euro 22,26)  per  un  pasto,  mentre,  nel  caso  in  cui  la  trasferta  sia
 superiore a  12  ore,  spetta,  oltre  al  rimborso  di  due  pasti,  anche il
 rimborso del  costo  di un pernottamento in albergo nel limite massimo di lire
 85.700 (Euro  44,26).  Detti  rimborsi  vengono  erogati  previa esibizione di
 idonea documentazione.
       Il successivo   comma   5  individua  le  "attivita'  di  controllo,  di
 rilevazione, di  collaudo,  di  vigilanza, di verifica ed ispettiva in materia
 fiscale" tra   quelle   che   si   svolgono   in  particolarissime  situazioni
 operative, tali  da  non consentire di fruire, durante le trasferte, del pasto
 o del pernottamento per mancanza di strutture e servizi di ristorazione.
       Il comma   6,  inoltre,  prevede  che  "i  dipendenti  che  svolgono  le
 attivita' indicate  dal  comma  5 hanno titolo alla corresponsione della somma
 forfetaria di  lire  50.000  lorde giornaliere in luogo dei rimborsi di cui al
 comma 2".
       La richiesta  di  parere mira a stabilire se la somma forfetaria erogata
 ai sensi  del  comma  6  in  luogo  del  rimborso a pie' di lista possa essere
 considerata non   imponibile  ai  fini  dell'IRPEF,  ovvero  se  debba  essere
 assoggettata ad imposta.
       L'attuale formulazione   dell'articolo   48  del  TUIR,  modificato  dal
 decreto legislativo   2   settembre   1997,  n.  314,  detta  le  disposizioni
 concernenti il  trattamento  fiscale  delle  somme  erogate  ai dipendenti dai
 datori di lavoro.
       Detto articolo  48,  oltre  a stabilire al comma 1 il principio generale
 che identifica  come  reddito imponibile in capo al dipendente l'insieme delle
 somme e  dei  valori  in  genere  a qualunque titolo percepiti in relazione al
 rapporto di   lavoro   subordinato,   dispone  anche,  nei  commi  successivi,
 specifiche e  dettagliate  ipotesi  di  esclusione  di determinate fattispecie
 dalla base imponibile.
       In particolare  il  trattamento  fiscale delle trasferte e' disciplinato
 dal comma  5,  dove, in deroga al principio generale di omnicomprensivita' del
 reddito di   lavoro   dipendente,  viene  individuata  la  misura  in  cui  le
 indennita' di  trasferta  erogate  ed  il  rimborso  delle spese sostenute dal
 lavoratore sono  escluse  dalla  determinazione  della  base imponibile per il
 reddito di lavoro dipendente.
     E' opportuno   precisare   in   proposito   che   il   comma   5   dispone
 esclusivamente in  merito  alle trasferte o missioni effettuate al di fuori al
 territorio comunale,   ricomprendendo   invece   le  indennita'  eventualmente
 percepite per    trasferte   all'interno   del   territorio   comunale   nella
 determinazione della base imponibile.
     Per quanto   concerne   le   trasferte  effettuate  fuori  dal  territorio
 comunale, la   norma   citata  distingue  tre  sistemi  di  tassazione,  l'uno
 alternativo all'altro,  che  come gia' chiarito con la circolare n. 326 del 23
 dicembre 1997, sono schematizzabili nel modo seguente:
 1. indennita'   forfetaria:   le   indennita'   di   trasferta   sono  escluse
 dall'imponibile fino    all'importo  di  lire  90.000  al  giorno,  elevate  a
 150.000 per  le  trasferte all'estero. La quota di indennita' che non concorre
 a formare  il  reddito  non  subisce alcuna riduzione in relazione alla durata
 della trasferta  e,  pertanto,  anche nell'ipotesi di trasferta inferiore a 24
 ore o,  piu'  in  generale,  di  trasferta  che per la sua durata non comporti
 alcun pernottamento  fuori  sede,  la quota di franchigia esente resta fissata
 a lire  90.000  al  giorno  per  le  trasferte  in  Italia e a lire 150.000 al
 giorno per  quelle  all'estero.  I  rimborsi analitici delle spese di viaggio,
 anche sotto  forma  di  indennita' chilometrica, e di trasporto non concorrono
 comunque a  formare  il    reddito  quando  le  spese  stesse siano rimborsate
 sulla base   di   idonea   documentazione,   mentre  restano  assoggettati   a
 tassazione tutti   i   rimborsi   di      spesa,   anche   se   analiticamente
 documentati, corrisposti   in  aggiunta  all'indennita'  di  trasferta  (salvo
 quanto precisato nel prosieguo per l'ipotesi del rimborso misto);
 2. rimborso   misto:  nel  caso  venga  corrisposta,  unitamente  al  rimborso
 analitico delle  spese  di  vitto e alloggio anche un'indennita' di trasferta,
 le franchigie  di  90  e  150 mila lire sono ridotte. In particolare, la quota
 esente e'  ridotta  di  un terzo in caso di rimborso delle spese di alloggio o
 di vitto,  nonche'  nei  casi di alloggio o   di vitto fornito gratuitamente e
 di due  terzi  in  caso  di rimborso sia delle spese di alloggio che di quelle
 di vitto  o  di  vitto  e alloggio forniti gratuitamente. I rimborsi analitici
 delle spese  di  viaggio,  anche  sotto forma di indennita' chilometrica, e di
 trasporto non   concorrono   comunque   a  formare  il  reddito  quando  siano
 effettuati sulla  base  di  idonea documentazione, mentre ogni altro eventuale
 rimborso di   spese   (ulteriori   rispetto   a  vitto,  alloggio,  viaggio  e
 trasporto) e' assoggettato interamente a tassazione;
 3. rimborso  analitico:  i rimborsi analitici delle spese di vitto e alloggio,
 quelli delle  spese  di viaggio, anche sotto forma di indennita' chilometrica,
 e di  trasporto,  non concorrono a formare il reddito. E', inoltre, escluso da
 imposizione il    rimborso  di  altre  spese  (ulteriori  rispetto a quelle di
 viaggio, trasporto,   vitto   e   alloggio,  ad  esempio,  la  lavanderia,  il
 telefono, il   parcheggio,  le  mance,  etc.),  anche  non  documentabili,  se
 analiticamente attestate  dal  dipendente  in trasferta, fino ad un importo di
 lire 30.000   al  giorno,  elevato  a  50.000  per  le  trasferte  all'estero.
 L'eventuale corresponsione,   in   aggiunta  al  rimborso  analitico,  di  una
 indennita', indipendentemente  dall'importo,  concorre  interamente  a formare
 il reddito di lavoro dipendente.
 Come e'  agevole  rilevare,  la  nuova  disciplina  rende quasi irrilevante la
 scelta tra    il  sistema  di rimborso misto e quello analitico, in quanto una
 volta rimborsate  le    spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto, possono
 essere corrisposte,  in     esenzione  da   imposte,  soltanto  lire 30.000 da
 attribuire o  quale  indennita'  (quindi,  prescindendo  dal  sostenimento  di
 altre spese)  o  quali  ulteriori  spese, anche non documentabili, ma comunque
 analiticamente attestate  dal  dipendente.  E'  opportuno precisare, tuttavia,
 che la  scelta  per  uno  dei  sistemi  sopra esposti va fatta con riferimento
 all'intera trasferta.  Non  e' consentito, pertanto, nell'ambito di una stessa
 trasferta adottare  criteri  diversi  per  le  singole  giornate  comprese nel
 periodo in cui il dipendente si trova fuori dalla sede di lavoro.
     Sulla base   della   richiamata   disciplina   si  formulano  le  seguenti
 osservazioni.
     La somma   di  lire  50.000  giornaliere  erogata  ai  funzionari  addetti
 all'esecuzione di  verifiche  fiscali in luogo del rimborso delle spese di cui
 al comma   2  dell'articolo  30  del  C.C.N.L.  integrativo,  proprio  perche'
 prescinde dalla  considerazione  analitica  delle  spese sostenute per vitto e
 alloggio, si  configura  come vera e propria indennita' di trasferta, che va a
 cumularsi con   quella  di  cui  all'articolo  1.  lettera  a),  del  predetto
 Contratto.
     Ne consegue   che   ai   fini  della  individuazione  del  trattamento  da
 riservare alle  somme  in  discorso  occorre fare riferimento al primo dei tre
 criteri illustrati.  In  sostanza,  in  relazione  alla intera somma percepita
 per indennita'  di  trasferta  risultano  essere esclusi dalla base imponibile
 gli importi  di  lire  90.000  giornaliere  per  le  trasferte al di fuori del
 territorio comunale,   e   di   lire  150.000  giornaliere  per  le  trasferte
 effettuate al di fuori dei confini nazionali.
 
 
 
 

D.M. su trasporto e soccorso di animali in stato di necessità

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Indagine conoscitiva sulla riforma fiscale: audizione del professor Tommaso Di Tanno