
La normativa statale prevale su quella locale
I militari della Guardia di Finanza possono viaggiare gratis sui mezzi di trasporto pubblici, senza che questo costituisca un ingiustificato privilegio, ma considerata la finalità pubblica del servizio. La Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione ha così accolto il ricorso di un finanziere della Provincia Autonoma di Trento che era stato multato in quanto sprovvisto di biglietto; il militare aveva invocato a propria di fesa la legge che esonera i militari della Guardia di Finanza dal pagamento del titolo di viaggio sui mezzi pubblici, ma il Pretore di Trento aveva ritenuto incompatibile la legge statale con la normativa provinciale che non riconosceva validità a titoli di viaggio gratuiti ed agevolazioni tariffarie. La Suprema Corte rileva invece che la normativa statale e quella provinciale operano su piani diversi, in quanto la prima, lungi dal voler favorire una categoria di soggetti nell'utilizzazione dei mezzi di trasporto pubblici, persegue finalità pubbliche, considerata la necessità per i militari in servizio permanente di servirsi anche di tali mezzi nell'esercizio delle proprie funzioni; la seconda, invece, si occupa solamente di regolare la concessione dei titoli di viaggio gratuiti e delle agevolazioni tariffarie. Di conseguenza, nel caso in esame deve applicarsi la legge statale. (24 maggio 2001)
Suprema Corte di Cassazione, Sezione Prima Civile, sentenza n. 5135/2001
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE I CIVILE
SENTENZA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 26/3/1997 F. F. proponeva opposizione avanti al Pretore di Trento avverso l’ordinanza- ingiunzione emessa dal Servizio Comunicazioni e Trasporti della Provincia di Trento con cui gli era stato ingiunto il pagamento della sanzione amministrativa di £ 50.000 per aver viaggiato su autobus della Atesina s.p.a. sprovvisto di regolare documento di viaggio.
Contestava la sussistenza di un potere sanzionatorio in capo alla Provincia Autonoma di Trento in quanto l’Atesina era società di diritto privato ed assumeva che in virtù del Regio decreto 31.12.1923 n. 370 [1] egli, in qualità di sottufficiale della Guardia di Finanza, era esonerato dal pagamento del biglietto per i percorsi sulle linee pubbliche urbane e non poteva attribuirsi alla Legge Provinciale n. 16/93, che esclude il riconoscimento di titoli di viaggio gratuiti se non previsti con delibera della Giunta Provinciale, potere di abrogazione della norma statale.
Chiedeva altresì all’udienza del 3/4/1997 che la causa venisse rimessa avanti alla Corte Costituzionale per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.
Si costituiva la Provincia Autonoma di Trento che chiedeva il rigetto del ricorso.
Disattendeva in primo luogo il Pretore l’eccezione di carenza, in capo alla Provincia, della potestà, esercitatile dal dirigente del relativo servizio, di emettere sanzioni in materia di trasporti, essendo un tale potere attribuito dalla Legge Provinciale.
Rilevava poi che, essendo la Provincia di Trento dotata di potestà legislativa esclusiva in materia di trasporti, la legge provinciale che ha regolamentato la materia dei titoli gratuiti prevale sulla normativa statale e che sotto tale profilo deve ritenersi che non meriti considerazione l’eccezione d’incostituzionalità.
Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione F. F., deducendo tre motivi di censura.
Resiste con controricorso la Provincia Autonoma di Trento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso F. F. denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, sostenendo che, essendo la Atesina s.p.a. una società privata alla quale è affidato il servizio autobus della Provincia Autonoma di Trento, il recupero dei crediti deve essere operato dalla stessa società e non da un ente pubblico con un’ingiunzione.
La censura è infondata, basandosi sull’erroneo presupposto che la somma di cui è stato disposto il pagamento con l’ordinanza- ingiunzione del dirigente della Provincia di Trento costituisca il corrispettivo per i trasporto e sia da considerare quindi alla stregua di un credito di natura privata.
La violazione contestata dal personale dipendente della società comporta infatti, ove accertata, l’applicazione di una sanzione amministrativa irrogata in forza di una potestà di diritto pubblico, prevista dalla Legge n. 16/93 della Provincia di Trento e regolata dalla Legge 689/81, nell’ambito della quale la legittimazione in giudizio compete al soggetto che ha emanato l’ordinanza- ingiunzione.
Con il secondo motivo il ricorrente denuncia ancora omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, lamentando che il Pretore non abbia considerato che la potestà legislativa della Provincia Autonoma di Bolzano non può in ogni caso violare i principi generali dello Stato per la disparità di trattamento che conseguirebbe tra sottufficiali della G.d.F. che operano nel Trentino e sottufficiali che risiedono in altre zone d’Italia e che il R.D. n. 3170 del 1923, che esonera dal pagamento del biglietto di viaggio detti sottufficiali, non attiene alla disciplina dei trasporti locali ma ai profili istituzionali di esecuzione del servizio del Corpo.
Con il terzo motivo il ricorrente denuncia ulteriormente omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione.
Lamenta che il Pretore non abbia considerato che la legge provinciale, se interpretata nel senso della sua applicabilità anche ai sottufficiali della G.d.F., verrebbe ad occuparsi di materia che attiene alla loro funzione istituzionale, non potendosi escludere che il viaggio sia giustificato da ragioni di servizio (pedinamento ecc.).
Entrambi i motivi, da esaminarsi congiuntamente per la loro intima connessione logica e giuridica, sono fondati.
Già questa Corte con sentenza n. 5532/00 vertente fra le stesse parti per un’analoga contestazione, richiamando il combinato disposto di cui al comma 1 dell’art. 49 ed al comma 5 dell’art. 46 della Legge Provinciale n. 16 del 9/7/1993, secondo cui le disposizioni statali incompatibili cessano di avere vigore il 31/12/1995, e rilevando che l’infrazione era stata accertata nel Gennaio del 1995, ha ritenuto inapplicabile ratione temporis la legge provinciale in quanto ancora doveva considerarsi applicabile l’art. 18 comma 1 R.D. 31/12/1923 n. 3170, riguardante l’esonero dal pagamento per gli ufficiali, i sottufficiali ed i militari di truppa della Guardia di Finanza.
In applicazione di tali principi anche al caso in esame, devesi aggiungere alle stesse conclusioni, risultando che l’infrazione era stata accertata il 28/3/1995.
Ritiene in ogni caso il Collegio che un’interpretazione di ordine letterale, logico e sistematico delle due norme comporti l’esclusione in radice della rilevata incompatibilità e l’applicabilità della norma statale, con conseguente insussistenza dell’infrazione contestata.
La legge statale (art. 18 R.D. 31/12/1993 n. 3170), secondo cui i militari della Guardia di Finanza hanno diritto al libero percorso sulle linee tranviarie ed automobilistiche urbane, e quella provinciale (art. 24 comma 3 legge 9/7/1993 n. 16), in base alla quale sulle linee dei servizi pubblici urbani non è riconosciuta la validità di titoli di viaggio gratuiti o di agevolazioni tariffarie, operano infatti su piani diversi.
La prima, inserita nell’Ordinamento della Guardia di Finanza e tuttora in vigore, lungi dal voler favorire ed agevolare una categoria di soggetti nell’utilizzazione dei mezzi di trasporto pubblici a carattere urbano, persegue essenzialmente finalità pubbliche, attesa la necessità per detti militari, in servizio permanente per la loro qualità, di servirsi anche di tali mezzi nell’esercizio delle funzioni che sono loro assegnate ed in presenza pure di circostanze imprevedibili.
La legge provinciale, riguardante la disciplina dei servizi pubblici di trasporto della Provincia di Trento, si occupa invece, per quel che concerne in particolare la questione in esame, di regolare unicamente la concessione di titoli di viaggio gratuiti e di agevolazioni tariffarie.
La lettera stessa di tale disposizione, facendo riferimento ai titoli di viaggio gratuiti, evidenzia chiaramente infatti l’intento di disciplinare tale aspetto della gestione dei trasporti e la sua estraneità con le finalità perseguite dalla legge statale che, da parte sua, nessun titolo del genere rivendica, ma non tollera nel contempo alcuna interferenza da parte della legge provinciale sotto il profilo della sicurezza pubblica.
Esulando quindi dalla materia dei trasporti la disposizione di legge statale fatta valere dall’opponente e rientrando invece nell’ambito della sicurezza pubblica con il fine di meglio assicurare le finalità istituzionali del Corpo, deve escludersi la rilevata incompatibilità fra le due norme ed affermarsi l’applicabilità nel caso in esame della legge statale.
L’impugnata sentenza, che tale incompatibilità ha invece ravvisato, deve essere pertanto cassata.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto e potendosi quindi decidere nel merito ai sensi dell’art. 384 C.P.C., va affermata la piena legittimità del comportamento del Fioravanti che in qualità di sottufficiale della Guardia di Finanza ben poteva fruire del libero accesso alle linee di trasporto urbano, con la conseguenza che deve essere accolta l’opposizione proposta avanti al pretore ed annullata l’ordinanza- ingiunzione.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in ordine ad entrambi i quadri di giudizio.
PQM
La Corte Suprema di Cassazione rigetta il primo motivo.
Accoglie il secondo ed il terzo.
Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l’opposizione proposta avanti al Pretore ed annulla l’ordinanza- ingiunzione.
Condanna la Provincia Autonoma di Trento al pagamento delle spese processuali del giudizio di primo grado che liquida in £ 800.000 di cui £ 600.000 per onorario e £ 130.000 per diritti di procuratore nonchè delle spese del presente giudizio di cassazione che liquida in £ 700.000 per onorario, oltre alle spese effettive liquidate in £ 65.000
Roma, 21/12/2000.
Depositata in Cancelleria il 6 aprile 2001.
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